FATTURAZIONE
ELETTRONICA COMUNE
DI AVOLA
Comunicazione ai
fornitori del Comune
di AVOLA dei Codici
identificativi degli
uffici destinatari
della fatturazione
elettronica ai sensi
del DM n. 55 del 3
aprile 2013
Il Decreto
Ministeriale n. 55
del 3 aprile 2013,
entrato in vigore il
6 giugno 2013, ha
fissato la
decorrenza degli
obblighi di utilizzo
della fatturazione
elettronica nei
rapporti economici
con la Pubblica
Amministrazione ai
sensi della Legge
244/2007, art.1,
commi da 209 a 214.
Si
comunica pertanto
che:
-
a decorrere
dal
31/03/2015,
i fornitori
dell’Ente
dovranno
obbligatoriamente
inviare la
fattura
esclusivamente
in formato
elettronico,
secondo il
formato di
cui
all’allegato
A del citato
DM
n.55/2013,
attraverso
il Sistema
di
Interscambio
(SdI)
gestito
dall’Agenzia
delle
Entrate;
-
trascorsi 3
mesi dalla
suddetta
data, questa
Amministrazione
non potrà
procedere ad
alcun
pagamento,
nemmeno
parziale,
sino alla
ricezione
della
fattura in
formato
elettronico.
Per le finalità di
cui sopra,
l’articolo 3 comma 1
del citato DM n.
55/2013 prevede che
l’Amministrazione
individui i propri
Uffici deputati alla
ricezione delle
fatture elettroniche
inserendoli
nell’Indice delle
Pubbliche
Amministrazioni (IPA).
Il
Codice Univoco
Ufficio è
l’informazione
obbligatoria della
fattura elettronica
che consente al
Sistema di
Interscambio (SdI)
di recapitare
correttamente la
fattura elettronica.
Si
riportano, di
seguito, i Codici
Univoci degli Uffici a
cui indirizzare, a
far data dal
31/03/2015,
le fatture
elettroniche del
Comune di AVOLA per
le diverse tipologie
di contratto:
UFFICIO |
CODICE
UNIVOCO |
Ufficio
Servizi
Informatici |
D0GWSP |
Politiche
Culturali
e Teatro |
7H7H2E |
Biblioteca |
2SKM7N |
Servizi
Demografici |
2E1AE8 |
Tutela
Ambientale |
BFDK0S |
Economato |
7GPC9O |
Gabinetto
del Sindaco |
KDM6RF |
Ufficio
Tributi |
QDI871 |
SERVIZI
AMMINISTRATIVI
GENERALI
SERVIZI
CIMITERIALI
ESPROPRI
PATRIMONIO
IMMOBILIARE |
O0PCSF |
SERVIZI DI
MANUTENZIONE
GENERALE
SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO
SERVIZIO
ELETTRICO |
Z6G54E |
SERVIZI
GENERALI DI
PROGETTAZIONE
SERVIZIO
AUTOPARCO
SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE |
1WE9U9 |
Pianificazione
Urbanistica
Territoriale |
FOEDM0 |
Polizia
Municipale |
6AAMCN |
Protezione
Civile |
IGBG5K |
Segreteria
Generale |
BFOHCH |
Sviluppo
Economico |
A09A68 |
Edilizia
Privata e
Pubblica |
RF62E5 |
SPORT
TURISMO SPETTACOLO
TEMPO
LIBERO |
RJ21GK |
PUBBLICA
ISTRUZIONE |
CIKFD5 |
SERVIZI
SOCIALI |
P0EAGC |
UFFICIO
LEGALE |
BGGNCL |
|
Tale codice è un
elemento essenziale
da inserire nella
fattura elettronica,
senza il quale il
Sistema di
Interscambio procede
allo scarto della
fattura trasmessa.
Inoltre, ai sensi
dell’art. 25 del
D.L. n. 66/2014, al
fine di garantire
l’effettiva
tracciabilità dei
pagamenti da parta
della Pubblica
Amministrazione, le
fatture elettroniche
emesse verso la PA,
dovranno riportare
obbligatoriamente:
-
Il
codice
identificativo
di gara (CIG),
tranne i casi di
esclusione
previsti dalla
Legge n. 136 del
13 agosto 2010;
-
Il codice unico
di
progetto (CUP) in
caso di fatture
relative a
progetti di
investimento
pubblico.
Si precisa che il
Comune non potrà
procedere al
pagamento di fatture
che non riportino i
codici CIG e CUP
qualora obbligatori.
A completamento del
quadro
regolamentare, si
segnala che
l’allegato B “Regole
tecniche” al citato
DM 55/2013, contiene
le modalità di
emissione e
trasmissione della
fattura elettronica
alla Pubblica
amministrazione per
mezzo dello SDI,
mentre l’allegato C
“Linee guida” del
medesimo decreto,
riguarda le
operazioni per la
gestione dell’intero
processo di
fatturazione.
Pertanto si invita a
consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel
quale sono
disponibili
ulteriori
informazioni in
merito alle modalità
di predisposizione e
trasmissione della
fattura elettronica.
Si informa che
l’art. 4 del DM
55/2013 dispone che
il Ministero
dell’economia e
delle finanze
predisponga
gratuitamente a
favore delle piccole
e medie imprese
abilitate al mercato
elettronico (MEPA)
un supporto
informatico per la
generazione delle
fatture nel formato
corretto e per la
conservazione di
tali documenti,
nonché i servizi di
comunicazione con il
Sistema di
Interscambio.
Informazioni
ulteriori su questa
agevolazione
prevista per le
piccole e medie
imprese possono
essere reperite sul
sito internet
www.fatturapa.gov.it.
D.L. 66/2014,
convertito con
modifiche nella L.
89/2014 (testo
coordinato)
Art. 42.
Obbligo della tenuta
del registro delle
fatture presso le
pubbliche
amministrazioni
1. Fermo restando
quanto previsto da
specifiche
disposizioni di
legge, a decorrere
dal 1° luglio 2014,
le pubbliche
amministrazioni di
cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165
adottano il registro
unico delle fatture
nel quale entro 10
giorni dal
ricevimento sono
annotate le fatture
o le richieste
equivalenti di
pagamento per
somministrazioni,
forniture e appalti
e per obbligazioni
relative a
prestazioni
professionali emesse
nei loro confronti.
E' esclusa la
possibilità di
ricorrere a registri
di settore o di
reparto. Il registro
delle fatture
costituisce parte
integrante del
sistema informativo
contabile. Al fine
di ridurre gli oneri
a carico delle
amministrazioni, il
registro delle
fatture può essere
sostituito dalle
apposite
funzionalità che
saranno rese
disponibili sulla
piattaforma
elettronica per la
certificazione dei
crediti di cui
all'articolo 7,
comma 1, del
decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013,
n. 64. Nel registro
delle fatture e
degli altri
documenti contabili
equivalenti è
annotato:
a) il codice
progressivo di
registrazione;
b) il numero di
protocollo di
entrata;
c) il numero della
fattura o del
documento contabile
equivalente;
d) la data di
emissione della
fattura o del
documento contabile
equivalente;
e)il nome del
creditore e il
relativo codice
fiscale;
f) l'oggetto della
fornitura;
g) l'importo totale,
al lordo di IVA e di
eventuali altri
oneri e spese
indicati;
h) la scadenza della
fattura;
i) nel caso di enti
in contabilità
finanziaria, gli
estremi dell'impegno
indicato nella
fattura o nel
documento contabile
equivalente ai sensi
di quanto previsto
dal primo periodo
del presente comma
oppure il capitolo e
il piano gestionale,
o analoghe unità
gestionali del
bilancio sul quale
verrà effettuato il
pagamento;
l) se la spesa è
rilevante o meno ai
fini IVA;
m) il Codice
identificativo di
gara (CIG), tranne i
casi di esclusione
dall'obbligo di
tracciabilità di cui
alla legge 13 agosto
2010, n. 136;
n) il Codice unico
di Progetto (CUP),
in caso di fatture
relative a opere
pubbliche,
interventi di
manutenzione
straordinaria,
interventi
finanziati da
contributi
comunitari e ove
previsto ai sensi
dell'articolo 11
della legge 16
gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra
informazione che si
ritiene necessaria. |